Se l’azienda dispone di terreno o un tetto inutilizzato, essi possono essere sfruttati per l’installazione di impianti fotovoltaici. Questa possibilità può rappresentare una proficua fonte di reddito: gli imprenditori, infatti, possono optare per la cessione o l’acquisto del diritto di superficie per l’installazione di un impianto fotovoltaico: rappresenta una soluzione conveniente sia per investitori che per i proprietari di tetti o terreni. Vediamo nello specifico in cosa consiste, come funziona e quali sono i vantaggi del diritto di superficie fotovoltaico.
Cosa è il diritto di superficie fotovoltaico
Il diritto di superficie è un titolo che dà diritto a realizzare un’impianto fotovoltaico su un’area senza essere proprietario della superficie stessa. Le regole e i campi di applicazione sono definiti direttamente dagli articoli 952-956 del Codice civile, in base al quale “il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà”.
Chi ha disponibilità di superfici adatte al fotovoltaico, come lastrici solari, il tetto di un magazzino o un terreno, ma non vuole installare o gestire un impianto di produzione di energia pulita per la propria azienda, può cedere i diritti di superficie, mettendo a reddito un’area altrimenti improduttiva e quindi vendere privatamente l’energia prodotta. Essa può essere venduta direttamente ad un singolo soggetto in loco, oppure alla rete elettrica nazionale.
Nel caso degli impianti fotovoltaici il titolo è nella gran parte dei casi concesso per un periodo di 20-25 anni, corrispondente alla vita utile di un impianto fotovoltaico. Una volta scaduto, il proprietario del tetto, del lastrico solare o del terreno, può riscattare l’impianto e beneficiare della vita residua dell’impianto.
Nel caso in cui il terreno sia di proprietà di una persona fisica, all’operazione non va applicata l’IVA, mentre per quanto riguarda le altre imposte indirette è necessario conoscere il modo in cui il suolo è accatastato. Può essere infatti un terreno agricolo o meno, poiché come chiarito dal’art. 12, co. 7 del D.lgs. 29/2003 n. 387 gli impianti fotovoltaici possono anche essere realizzati su terreni agricoli rendendo quindi non necessaria l’edificabilità.